Elezioni a Sassari, (per ora) si vota
L’ordinanza con cui il Tar Sardegna ha respinto l’istanza di sospensione del voto presentata dal consigliere uscente Isidoro Aiello. Si applicano le norme regionali

Sassari. «Il provvedimento impugnato non è idoneo ad arrecare al ricorrente alcun danno grave e irreparabile». È questa la motivazione con la quale il Tar Sardegna, con il collegio giudicante riunito in Camera di Consiglio (presidente Francesco Scano, Alessandro Maggio, consigliere ed estensore, e Antonio Plaisant, consigliere), ha respinto ieri l’istanza cautelare di sospensione delle elezioni comunali a Sassari che quindi si terranno regolarmente il prossimo 25 maggio (la notizia è stata data in anteprima da SardegnaDies: Sassari, il prossimo 25 maggio si vota). In realtà, ancora niente deve essere dato per scontato. L’ordinanza del Tar è infatti impugnabile al Consiglio di Stato. Da capire se il consigliere comunale uscente Isidoro Aiello, rappresentato dall’avvocato Gianni Allena, farà ricorso immediato oppure attenderà il giudizio di merito. Tutto potrebbe essere deciso ad elezioni già avvenute (con conseguente annullamento di queste ultime e ripristino del vecchio Consiglio o ritorno immediato alle urne se già avvenuta la scadenza naturale del mandato).

Il Tar Sardegna, nel dispositivo dell’ordinanza, dice anche un’altra cosa: «L’art. 2 della L. 182/1991 invocato in ricorso non è applicabile alla fattispecie (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 17/12/2007 n. 2317) per cui correttamente le elezioni sono state indette per il 25/5/2014». Il precedente riguarda esattamente quanto avvenuto al Comune di Portoscuso, dove si verificò una situazione simile a quella sassarese. In realtà il rilievo non si riferisce al punto (almeno politicamente) più rilevante del ricorso di Aiello, ovvero il mancato rispetto dei termini per la presentazione delle dimissioni da parte dell’ormai ex sindaco Gianfranco Ganau. Nella deliberazione del commissario straordinario del Comune di Sassari Guido Sechi di costituzione in giudizio si spiega che «le motivazioni alla base del ricorso, secondo quanto esposto dal ricorrente, sarebbero da ravvisarsi nell’illegittimità dei provvedimenti per violazione di legge e nello specifico dell’art. 53 comma 3 D.Lgs. 267/00 e degli artt. 1 e 2 comma 3 L.R.2/2005, in quanto i decreti citati sarebbero stati emessi prima che le dimissioni del Sindaco divenissero irrevocabili ed efficaci, ovvero prima della decorrenza di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale». L’art. 2 della L.182/1991 fa invece riferimento al termine del 24 febbraio (se ne era parlato anche in Consiglio comunale: http://www.sardies.it/aiello-ricorso-per-bloccare-elezioni/) perché le dimissioni del primo cittadino possano permettere le elezioni da convocare tra il 1 aprile ed il 1 luglio. L’insussistenza del danno grave e irreparabile, per il Tar, è insomma chiara da subito: la legge nazionale, a cui secondo Aiello ed Allena si dovrebbe fare riferimento in caso di dimissioni del sindaco, non si applica perché superata dalla normativa regionale, la sola alla quale occorre rifarsi. Rimangono per il giudizio di merito le altre richieste di Aiello. Innanzitutto, l’annullamento dei decreti del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 40 e 41 del 28.03.2014, con i quali è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale per le dimissioni del sindaco, la nomina del commissario straordinario e la convocazione delle elezioni per il 25 maggio. E poi il ripristino di Giunta e Consiglio comunale, che dovranno concludere il mandato fino alla scadenza naturale.
I termini del ricorso. Il Tar Sardegna decide il 7 maggio. Tutti i particolari (dall’archivio di SardegnaDies)
Luca Foddai
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